1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione degli impianti idrici nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, deve prevedere la separazione delle tubature dell'acqua calda e dell'acqua fredda e gli impianti di climatizzazione devono garantire il costante monitoraggio della qualità dell'aria in circolo.
2. Il progetto esecutivo di realizzazione degli impianti di cui al comma 1 deve essere sempre consultabile da parte degli